A chi è rivolto
L'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura deve essere richiesta dal gestore, cioè la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152.
Quando più insediamenti scaricano in una medesima conduttura privata che si allaccia alla pubblica fognatura, l’istanza di autorizzazione deve essere presentata dal titolare dello scarico finale, ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure al consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 (regola speciale nel caso di effettuazione di scarico in comune).
L’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, ex art. 124 deve essere richiesta per tutti quegli insediamenti/attività che non ricadono nell’ambito di applicazione dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) o di altri “Procedimenti Unici” (es. Autorizzazione di impianti di trattamento rifiuti Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, ex art. 208).
La Regione Lombardia nella Deliberazione della Giunta Regionale 16/05/2014, n. 10/1840 ha stabilito, infatti, che sono esclusi dall’AUA:
- gli impianti di trattamento di acque reflue urbane, in quanto impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione da questi
- gli impianti connessi ad interventi di bonifica o messa in sicurezza di emergenza, poiché afferenti a specifica normativa settoriale e caratterizzati da un esercizio limitato alla durata dell’intervento di bonifica/messa in sicurezza
I soggetti titolari di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ex art. 124 d.lgs. 152/2006 e Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sono soggetti ai controlli periodici dell’Ufficio d’Ambito, del Gestore del SII e di altri enti competenti al controllo secondo la normativa vigente in materia ambientale con le modalità previste dal programma triennale dei controlli approvato dall’Ufficio d’Ambito e secondo la normativa vigente in materia tariffaria.
Link municipium programma dei controlli + delibera ARERA (specchietto volumi e controlli?), riferimento controlli tariffari gestore ex art. 128 c2 D.Lgs.152/06
Laddove non si tratti di uno scarico in comune tra più insediamenti occorre fare riferimento al servizio Autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura ex art. 124 D.Lgs 152/2006.
